La Corte europea dei diritti umani venne istituita il 1° novembre 1998 a Strasburgo ed è l’istituzione dell’Unione Europea che si occupa della violazioni e dell’emissione di pareri consultivi circa le disposizioni della Convenzione Europea o dei suoi Protocolli addizionali.
La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
A oggi, la Convenzione è stata ratificata da quarantasette Stati.
La Convenzione europea dei Diritti Umani è un trattato internazionale aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
La Convenzione, che istituisce la Corte e ne regola il funzionamento, contiene un catalogo di diritti e libertà che gli Stati hanno assunto l’obbligo di rispettare.
Può ricorrere alla Corte europea dei diritti umani ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’ Uomo può introdurre un ricorso davanti alla Corte Europea (il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti, ecc..).
Con la riforma del 1998, la Corte europea siede in 4 formazioni differenti: il giudice unico, che esamina i ricorsi manifestamente irricevibili; un comitato di 3 giudici, con il compito di decidere all’unanimità sulla ricevibilità di un ricorso o sul fondo di una questione per la quale esiste una giurisprudenza consolidata della Corte; una camera di 7 giudici, che decide a maggioranza sulla ricevibilità di un ricorso e sul fondo di una questione; una ‘grande camera’ di 17 giudici, che agisce in via eccezionale se una camera si è spossessata di una questione che pone un problema grave, di interpretazione della Convenzione, o in caso di rinvio chiesto dalle parti.