Il 25 Novembre 2025 è stato introdotto nell’ordinamento giuridico penale il delitto di femmicidio. Per meglio comprenderne la portata sono fondamentali alcuni chiarimenti. L’articolo 575 del Codice Penale Italiano contempla l’omicidio doloso come l’atto di cagionare volontariamente la morte, cioè togliere la vita, ad un’altra persona. La pena prevista varia tra i 21 anni all’ergastolo.
L’articolo 576 disciplina le circostanze aggravanti per l’omicidio, quelle che prevedono la massima pena, cioè l’ergastolo. Si va dall’omicidio di un ascendente o discendente a quello di un latitante, da un facente parte di una associazione a delinquere ad un omicidio perpetrato in occasione di altri reati. L’articolo 577 del Codice Penale Italiano precisa le circostanze aggravanti che prevedono l’ergastolo e le aggravanti più lievi, che portano ad una riduzione della pena. In ogni caso per l’omicidio del coniuge, anche se separato, o partner in una relazione affettiva, si prevede l’ergastolo. I 14 articoli che compongono il nuovo articolo 577 bis oltre a contemplare il delitto di femminicidio, cioè togliere la vita ad una donna, contengono misure generiche per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, per la tutela delle vittime di reati ad essa riconducibili e più genericamente di misure contro la limitazione della libertà individuale. Odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, limitazione della libertà e opposizione al rifiuto di una donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo sono alcune delle aggravanti che prevedono l’ergastolo. Questo è quanto si legge nella documentazione parlamentare sull’omicidio di una donna, femminicidio. L’articolo 577 bis introduce, per la prima volta, pene aggiuntive in caso di lesioni personali, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La legge prosegue con lo specificare le misure procedurali da seguire in seguito al riconoscimento della presunzione di pericolosità degli indagati per i delitti in codice rosso , che vanno dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, dall’allontanamento al braccialetto elettronico. Stando ai dati I.S.T.A.T. nel 2025 sono circa 6 milioni e 400 mila le donne italiane tra i 16 e i 75 anni che hanno subito violenza in Italia dentro e fuori la famiglia. A fronte di un numero così elevato di atti di violenza sulla donna ancora poche sono le denunce e ancor meno le denunce che vedono una condanna definitiva, ma la massiccia campagna di sensibilizzazione che si sta mettendo in campo produrrà sicuramente i sui frutti negli anni a venire invertendo questi dati.
Purtroppo le statistiche ci dicono anche che non tutte le donne che subiscono violenza sono in grado fisicamente, psicologicamente e monetariamente di affrontare tale problema. Un aiuto in tal senso lo si può trovare presso i tanti punti di ascolto che i Comuni e le associazioni hanno istituito in tutta Italia. Per le donne con e senza figli seguite da centri anti violenza e servizi sociali, in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, il Governo ha messo a disposizione il Reddito di Libertà. Un contributo economico mensile di un massimo di 500 Euro per coprire le spese essenziali per se stessa e per gli eventuali figli. Un effetto imprevisto di questa legge potrebbe essere l’aumento indiscriminato delle denunce per futili motivazioni. Più precisamente questa mole di denunce potrebbe mettere in difficoltà l’intero apparato investigativo degli inquirenti che avranno l’arduo compito di fare il giusto distinguo tra una denuncia basata su motivazioni serie e una denuncia per il puro piacere di colpire il partner o per un eventuale affidamento dei figli. Al netto delle perplessità su eventuali ripercussioni l’articolo 577 bis sicuramente pone le basi affinchè una donna che subisce violenza può avviare un percorso di emancipazione e riappropriazione della propria vita.
Violenza di genere e femminicidio, cosa cambia

