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Una sentenza rivoluzionaria per il Mondo Sindacale Militare

Riceviamo e pubblichiamo

COMUNICATO STAMPA

La storia sarà gentile con me, poiché intendo scriverla.

Così esordiva Winston Churchill alle domande di alcuni giornalisti. Cosi intendiamo esordire noi all’indomani di una sentenza che è chiamata a riscrivere, anzi, a scrivere la storia del Mondo Sindacale Militare.

Il coraggio, la resilienza e la professionalità dei segretari di questa associazione, unita alla preparazione e alla caratura di avvocati quali il dottor Stefano Lovati, ha permesso di far riconoscere, nelle sedi opportune, quelliche altro non sono che i nostri diritti.

Veniamo ai fatti. Nel mese di settembre il Segretario Generale Regionale aggiunto per la Lombardia è destinatario di un provvedimento da parte dell’Arma dei Carabinieri che dispone il suo trasferimento presso un altro reparto operativo ubicato al di fuori dei confini regionali, ove lo stesso espletava la sua carica sindacale.

Il tutto, come riportato nella sentenza allegata (sentenza 244), “senza richiesta di nulla osta o parere dell’associazione stessa presso la quale era stato eletto…”

Appare quindi evidente la consumazione di una condotta antisindacale che rischiava di creare un precedente pregiudizievole all’interno del mondo sindacale. Permettere che un segretario, nell’espletamento del proprio mandato, possa esser spostato da una regione all’altra senza alcun controllo rischia di minare il ruolo stesso delle neo associazioni.

Viene quindi impugnato, dinanzi il Tribunale di Milano-Sezione Lavoro, il provvedimento in oggetto.

Il giudice, Sara Manuela Moglia, dopo aver ricostruito in fatto e in diritto gli antefatti e le norme su cui si fondava la decisione dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver rovesciato la precedente pronuncia del Tribunale di Roma ove, per un caso per alcuni versi analogo, si era declinata la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, ha sentenziato quanto segue che, per la sua importanza storica, giuridica e fattuale, si riporta per intero:

  • rigetta l’opposizione principale, dichiarando sussistente la giurisdizione del giudice ordinario;
  • in accoglimento dell’opposizione incidentale, accerta e dichiara il carattere antisindacale del trasferimento del Capitano Sammaria senza il consenso di UNARMA e, per gli effetti, ordina al Ministero della Difesa, Comando Generale dei Carabinieri di cessare la propria condotta antisindacale disponendo l’immediato rientro del Capitano Sammaria presso il Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta;
  • condanna il Ministero alla rifusione delle spese processuali sostenute da UNARMA e liquida in 2500 euro oltre accessori di legge. Ancora una volta sono i fatti e non le mere parole a cambiare il corso degli eventi.

Mentre gli altri sindacati si sbracciano, Unarma in silenzio come da sua natura VINCE, tutelando i propri Segretari/Iscritti in punta di diritto e con i migliori legali.

Roma 1 febbraio 2021

UNARMA ASC-Comunicazione