L’adozione del registro elettronico è ancora facoltativa, ma ci si inizia già ad interrogare su quali potrebbero essere i problemi ad esso legati.
Se, per esempio, manca la linea a scuola o ci sono malfunzionamenti e un professore non riesce a compilarlo, cosa può succedere? Una diffida che è stata elaborata dai COBAS ha evidenziato i rischi legati al registro elettronico, che diventerà obbligatorio non appena il Garante per la Privacy approverà il piano di dematerializzazione. L’adozione del registro elettronico, però, è comunque obbligatoria se lo delibera il Collegio dei docenti.
I COBAS hanno evidenziato che il registro di classe e il registro del docente rientrano negli atti pubblici ai fini della legge penale e, perciò, il professore -nella compilazione dei registri- è soggetto all’art. 476 del c.p. (relativo alla falsità ideologica) e all’art. 479 (relativo alla falsità materiale) dello stesso c.p..
La firma sul registro rappresenta un vero e proprio atto amministrativo ufficiale e il docente deve essere in grado di poter espletare i suoi obblighi di servizio in aula, grazie a tecnologie appropriate messe a disposizione dall’amministrazione. Voti ed assenze, quindi, devono per legge essere registrati in tempo reale e la responsabilità è del docente.
Ecco perchè i COBAS -con una diffida– hanno chiesto al dirigente che “qualora i supporti informatici (tablet, PC o altro) forniti dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione del registro elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza della connessione a internet, venga concessa ai docenti che ne facciano richiesta una copia cartacea del Giornale del Professore e del Registro di Classe onde non incorrere nelle sanzioni anche di natura penale espressamente previste nei casi di mancata o differita esecuzione di atto pubblico”.