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Mascherine facoltative all’aperto in vigore il provvedimento

Pubblicato sabato il provvedimento ricognitivo di alcune norme già previste dalle precedenti ordinanze da parte della Regione Campania. In particolare, uno specifico riferimento è stato riservato all’uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative “in presenza” (riferendosi quindi alla questione smart working) nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, riguardo al quale, si può leggere nel testo dell’ordinanza la raccomandazione rivolta “a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di adeguare le misure organizzative adottate in tema di cd. smart working nelle pregresse fasi dell’emergenza all’attuale contesto, fattuale e normativo, sopra richiamato, onde consentire la modulazione delle attività in presenza dei dipendenti, in coerenza con le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e con quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla ripresa delle attività produttive e commerciali, beninteso nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti con riferimento ai diversi comparti, a tutela dei lavoratori e dell’utenza”.

La questione più importante riguardo la quale fare chiarezza resta però quella legata all’utilizzo delle mascherine.

Come già annunciato, e stabilito nella precedente ordinanza, da oggi, lunedì 22 giugno 2020, l’uso delle mascherine all’aperto. Resta invariato l’obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso e in tutte le situazioni di assembramento o dove non vi è la possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Il Presidente della Regione Campania ha voluto infatti invitare al rispetto “delle disposizioni statali e regionali vigenti relative all’obbligo, fino al   14 luglio 2020:

  1. a) di rispetto del divieto di assembramenti;
  2. b) di indossare la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento;
  3. c) di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all’aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata.”

Il decreto si chiude ricordando le sanzioni previste “ai sensi di quanto disposto dall’art.” del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni di cui al richiamato decreto legge n.33/2020, nonché delle norme del DPCM 11 giugno 2020 e delle previsioni delle Ordinanze regionali vigenti, sono punite con la   sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attività da 5 a 30 g. Ai sensi di quanto disposto dall’art4 comma 5 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.”

Emanuele Marino
Emanuele Marino
Giornalista pubblicista, nonché studente universitario iscritto alla facoltà di Lettere Moderne presso l'Università degli studi di Napoli Federico II