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Lavoratori fragili: docenti e Ata fragili o inidonei

I lavoratori fragili è una tematica particolarmente delicata negli ultimi tempi. Sempre di più è un tema molto trattato. Sostanzialmente un lavoratore si può definire lavoratore fragile dalla loro certificazione e dal loro possibile trattamento dopo la visita svolta dal medico competente e sulla base del giudizio rilasciato. Per quanto riguarda i docenti e Ata fragili o inidonei ci sono novità sulla questione.

Lavoratori fragili: come procedere con docenti e Ata fragili o inidonei.

Andiamo a visualizzare prima di tutto l’articolo che tutela i lavoratori fragili:

Ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, “l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.

Il concetto di fragilità va visualizzato soprattutto “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.

L’articolo ha recentemente avuto una piccola modifica in cui si dichiarava che fino al 31 dicembre 2020 i “lavoratori fragili” “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.

Sostanzialmente davanti a questa modifica bisognerà agire in due modi in base alle specifiche situazioni.

È stato dichiarato che sono in tantissimi i lavoratori che hanno richiesto la certificazione. Difatti bisognerà essere più severi per quanto riguarda il dichiarare un lavoratore fragile o no.

I docenti fragili possono:

  1. seguire l’orario ordinamentale a distanza, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado;
  2. svolgere l’offerta formativa in modo più approfondito a distanza, in tutti i gradi di istruzione;
  3. svolgere la funzione di docente, a distanza, nei corsi di formazione rivolti ai colleghi;
  4. coadiuvare il dirigente, a distanza, in attività di supporto organizzativo e didattico.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia i lavoratori fragili, in questo caso i docenti, saranno sostituiti momentaneamente da una supplenza breve che potrà essere allungata nel caso si confermi nuovamente lo stato di docente “fragile”.