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La libertà di religione o di credo: un diritto umano inalienabile

La libertà di religione o di credo, la libertà di opinione e di espressione, il diritto alla riunione pacifica ed il diritto alla libertà di associazione sono interdipendenti, interconnessi e si rafforzano a vicenda. Sono contenuti negli articoli 18,19 e 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Il rispetto di questi diritti svolge un ruolo importante nella lotta a tutte le forme di intolleranza e discriminazione basate sulla religione o sul credo.

Dibattiti aperti, costruttivi e rispettosi sulle idee a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale, così come il dialogo interreligioso ed interculturale, possono svolgere un ruolo attivo nella lotta all’odio religioso, all’incitamento ed alla violenza.

Inoltre, l’esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione ed il pieno rispetto della libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni possono svolgere un ruolo attivo nel rafforzamento della democrazia e nella lotta all’intolleranza religiosa.

Libertà di religione: atti di violenza basati sulla religione o sul credo

La libertà di religione o di credo è estremamente importante.

Prendendo di mira gli individui, comprese le persone appartenenti a comunità religiose e minoranze religiose in tutto il mondo, si registrano persistenti intolleranze e violenze basate sulla religione o sul credo.Il numero e l’intensità di tali incidenti sono spesso di natura criminale e possono avere caratteristiche internazionali.

Questo è il motivo per cui l’Assemblea Generale ha adottato la risoluzione A/RES/73/296 intitolata “Giornata internazionale in commemorazione delle vittime di violenza basata sulla religione o sul credo“, che condanna fermamente le continue violenze contro le persone, compresi gli atti di terrorismo appartenenti a minoranze, in base o in nome della religione o del credo.

Gli Stati membri ribadiscono la loro ferma condanna di tutte le forme e manifestazioni di atti, metodi e pratiche terroristiche e di estremismo violento, ovunque e da chiunque, indipendentemente dalle loro motivazioni, e riaffermano che il terrorismo e l’estremismo violento in ogni momento Sostiene il terrorismo in tutte le forme e manifestazioni, e non può e non deve essere associato ad alcuna religione, nazionalità, civiltà o gruppo etnico.

L’Assemblea Generale ha deciso di designare il 22 agosto come Giornata Internazionale per la Commemorazione delle Vittime di Atti di Violenza Basati sulla Religione o sul Credo.

La Giornata arriva subito dopo la  Giornata Internazionale della Memoria e Omaggio alle Vittime del Terrorismo , 21 agosto.