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Istituto scolastico responsabile di bullismo

L’istituto scolastico diventa responsabile di tutto ciò che accade al suo interno, qualsiasi fatto illecito, ingiurie, minacce, atti di bullismo compiuti da un minore durante l’orario scolastico e anche all’uscita dall’istituto.

Il Tribunale di Roma (Sezione XIII, sentenza 4 aprile 2018, n. 6919) reputa la minore età del soggetto un’aggravante per la responsabilità della scuola, che dovrebbe occuparsi di educare quanti vi si affidano, considerando poi che i soggetti che la frequentano si trovano in un momento incisivo per la formazione della propria personalità.

Un momento, quello dell’adolescenza, in cui si radicalizza il fenomeno del bullismo. Affermazione sociale, vissuti di inadeguatezza, cambiamenti corporei, una sessualità tutta da scoprire sono i temi che pervadono le giovani menti in questa età.

Può accadere infatti, ed è accaduto, che un ragazzo iscritto ad un istituto tecnico, subisse vessazioni di ogni tipo nel corso delle lezioni, pur essendo stati avvertiti delle vicende riprovevoli Preside e Collegio Docenti. Nessun provvedimento era giunto da parte di queste autorità.

Un giorno però l’episodio cruciale, al ragazzo viene rotto il setto nasale e subisce delle contusioni alla zona orbitale, a seguito dei pugni inferti dal suo bullo, e dopo essere stato offeso e minacciato. La vicenda era iniziata in classe, proseguita all’uscita e conclusasi fuori al cancello della scuola.

L’Autorità inquirente aveva confermato la dinamica descritta e aveva avuto ulteriori conferme da parte dei compagni di classe della vittima, arricchendo di dettagli la condotta del bullo, che tormentava il ragazzo dall’inizio dell’anno scolastico, sotto gli occhi della scuola omertosa.

L’avvocato del minore aveva contattato la scuola per fini risarcitori, condannando l’atteggiamento inspiegabile assunto dal corpo docente e dalla Preside, che nulla avevano fatto per evitare l’exploit vessatorio, conclusosi con 40 giorni di prognosi.

Il Tribunale ha sanzionato il comportamento della scuola (responsabile ex art. 2048 c. c.), per ingiurie e minacce pronunciate da bullo ma soprattutto per le lesioni personali subite dalla vittima all’uscita dalla scuola.

Piena responsabilità è stata riconosciuta anche ai genitori del bullo (ai sensi dell’art. 2048 c. c.) che avrebbero dovuto assistere moralmente il figlio (ex art. 147 c. c.) in un periodo così delicato per la vita dell’individuo, qual è l’adolescenza. Specialmente avendo vissuto il ragazzo il divorzio dei genitori ed il trasferimento della madre. Poca attenzione mostrata anche in sede giuridica giacchè il padre del bullo non si è preoccupato di accompagnarlo in Tribunale.

La vicenda è terminata con l’obbligo di risarcimento per i genitori del bullo ed il MIUR, parte in giudizio (per legittimazione passiva quando questi eventi si verificano sotto la vigilanza della scuola, in questo caso inadempiuta) nei confronti del minore denigrato e vessato della somma di 12.331,55 euro.

Rosalba Caramiello
Rosalba Caramiello
Giovane psicologa clinica laureatasi all'Università di Roma "La Sapienza" ed educatrice, appassionata di giornalismo e fotografia.