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Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Riceviamo e pubblichiamo

NAPOLI, 25/11/2020, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne .

 

UNARMA ASC è in prima linea nella difesa della donne. Sia nei luoghi di lavoro che nella vita privata. Tutelare le donne è un dovere di ciascuno. LE DONNE NON SI TOCCANO.

La casella di posta elettronica alfemminile@unarma.it, è lo sportello a disposizione per tutte le donne in uniforme.

In data 10/12/2020 il Segretario Generale Nazionale, Antonio Nicolosi, incontrerà in video conferenza il Ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, alla quale proporrà le seguenti modifiche legislative:

Attuale normativa Modifiche
Legge 81/2015 s.m.i. “part-time”: Introduzione per il comparto sicurezza e difesa delle seguenti possibilità, attualmente non previste dal contratto: Fino al sesto anno del figlio, riduzione dell’orario di      lavoro distribuibile orizzontalmente, verticalmente o in modalità mista, estendibile altresì ai genitori padri naturali o affidatari in sostituzione o alternativamente  al coniuge. Dopo il sesto anno di età è facoltà della madre richiedere la riduzione d’orario nel rispetto del limite di 20 ore settimanali distribuibili nelle modalità sopra specificate. Le eventuali ore di straordinario devono essere necessariamente recuperate, come previsto dalla normativa attuale.
42-bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dall’art. 2209 sexies lett. a. del COM di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66:

L’art. 42-bis prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

Apportare le seguenti modifiche:

L’art. 42-bis prevede che il genitore con figli minori fino a sei anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche e non può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un posto vacante e/o disponibile ponendolo anche in sovra organico, fermo restando la corrispondente posizione retributiva.

l comma 1, lettera e) dell’articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 che integra l’art. 14, comma 1, lettera d) del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171; – dal comma 1, lettera e) dell’articolo 41 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 che integra l’art. 32, comma 1,

lettera d) del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170: divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi. Destinatario della norma è la Pubblica Amministrazione in capo alla quale è posto un divieto.

Beneficiario degli effetti del divieto è il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione

dei servizi.

La previsione normativa in esame impone per l’amministrazione il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico, per più di una giornata, il personale con figli di età

inferiore a tre anni. Tale divieto si configura in capo all’amministrazione esclusivamente

qualora detto personale abbia presentato istanza “per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi”. Il divieto decade nel caso in cui il personale destinatario della norma manifesti il proprio consenso all’invio in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata. Il consenso deve essere acquisito in forma

scritta (consenso informato). comma 1, lettera b) dell’articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, già contenuta nell’art. 14 comma 1 lettera b) del D.P.R. 11 settembre 2007, n 171; – dal comma 1, lettera b)

dell’articolo 41 del D.P.R. 16 aprile 2009, n.

51, già contenuta nell’art. 32 comma 1 lettera

b) del D.P.R. 11 settembre 2007, n 170 che disciplinano: esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal

servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio. Destinatario della norma è la Pubblica Amministrazione in capo alla quale è posto un vincolo di esonero.

Beneficiario degli effetti dell’esonero è la madre o, alternativamente, il padre che ha presentato istanza per essere esentato dai servizi notturni sino al terzo anno di età del figlio. La norma in esame ha portata immediatamente precettiva e tende, nel

lo spirito della legge di riferimento, a tutelare le situazioni di genitorialità nei primi anni di vita del bambino e precisamente fino al terzo anno di età dello stesso. Il genitore che intende avvalersi del beneficio concesso dalla norma deve avanzare apposita istanza, indicando i dati anagrafici del figlio e dell’altro genitore, autocertificando24 la situazione lavorativa di quest’ultimo, dalla quale emerga con chiarezza che l’altro genitore svolge attività lavorativa notturna. La concessione del beneficio è subordinata, inoltre, alla dichiarazione che soltanto uno dei due genitori intende avvalersi di tale beneficio, avendo posto il legislatore il requisito dell’alternatività.

Pertanto, i genitori potranno optare facoltativamente per l’una o l’altra delle figure genitoriali, purché il beneficio non sia concesso contestualmente al padre ed alla madre. A seguito del favorevole accoglimento dell’istanza, il lavoratore dovrà essere esonerato da ogni servizio notturno nel periodo compreso fra la nascita del figlio e il compimento del terzo anno di età. Per servizio notturno dovrà essere inteso quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 151/2001, dall’art. 51 del D.P.R. 164 del 2002 e dalla Direttiva di SEGREDIFESA sull’“Orario di lavoro e compenso per lavoro straordinario del personale militare” – edizione 2002/2003 (agg. alla Variante n.6), ovvero ogni prestazione lavorativa svolta dalle ore 22 alle ore 06.

Le seguenti modifiche: divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico anche per una sola giornata, senza il consenso dell’interessato/a, il personale con figli di età inferiore ai sei anni. Destinatario della norma è la Pubblica Amministrazione in capo alla quale è posto un divieto. Beneficiario degli effetti del divieto è il personale con figli di età inferiore a sei anni.

La previsione normativa in esame impone per l’amministrazione il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico, anche per una sola giornata, il personale con figli di età inferiore ai se anni.

Tale divieto si configura in capo

all’amministrazione. Il divieto decade nel caso in cui il personale destinatario della norma manifesti il proprio consenso all’invio in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico. Il consenso deve essere acquisito in forma scritta (consenso informato).

 

Le seguenti modiche:

Fino al sesto anno del figlio esenzione dal lavoro serale/notturno. Fascia oraria compresa tra le 19 e le 06)

Destinatario della norma è la Pubblica Amministrazione in capo alla quale è posto un obbligo.

Beneficiario degli effetti dell’esonero è la madre o, alternativamente, il padre che ha presentato istanza per essere esentato dai servizi serali/notturni sino al sesto anno del figlio. La norma in esame ha portata immediatamente precettiva e tende, nello spirito della legge di riferimento a tutelare le situazioni di genitorialità nei primi anni di vita del bambino e precisamente fino sesto anno di età dello stesso. Il genitore che intende avvalersi del beneficio concesso dalla norma deve avanzare apposita istanza, indicando i dati anagrafici del figlio e dell’altro genitore e non può essere rigettata.

Pertanto, i genitori potranno optare facoltativamente per l’una o l’altra delle figure genitoriali, purché il beneficio non sia concesso contestualmente al padre ed alla madre.

A seguito dell’istanza il lavoratore dovrà obbligatoriamente essere esonerato da ogni servizio serale/notturno nel periodo compreso fra la nascita del figlio e il compimento del sesto anno di età. Per servizio serale/notturno. dovrà essere inteso quanto stabilito dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 151/2001, dall’art. 51 del D.P.R. 164 del 2002 e dalla Direttiva di SEGREDIFESA sull’“Orario di lavoro e compenso per lavoro straordinario del personale militare” – edizione 2002/2003 (agg. alla Variante n.6), integrando la fascia serale (dalle 19 alle 22), ovvero ogni prestazione lavorativa svolta dalle ore 22 alle ore 06.