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Genitori separati e iscrizione online, come funziona?

Genitori separati e iscrizione scolastico anno 2022/23. Sono tantissimi i genitori che a gennaio dovranno fare l’iscrizione scolastica per il prossimo anno, ma alcuni genitori sono separati, quindi chi potrà fare l’iscrizione ai propri figli?

A questa domanda il Ministero dell’Istruzione ha dato una risposta sul sito ufficiale.

Genitori separati: chi tra i due dovrà iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2022/23? Ecco la risposta del Ministero dell’Istruzione.

Le domande per iscrivere i propri figli all’anno scolastico 2022-23 accadranno come sempre a gennaio, dal 4 al 28 gennaio.

Quella su cui più è posta la domanda è per la modalità online, chi può farla? La modalità on-line sarà presente per ogni tipo di classe iniziale della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Per il dubbio su chi possa farla il Ministero dell’Istruzione nomina il decreto legislativo 154/2013, il quale ha modificato alcuni articoli del codice civile per quanto riguarda il diritto di famiglia.

Il Ministero dell’Istruzione ha risposto: “Il decreto legislativo 154/2013 ha modificato alcuni articoli del codice civile riguardanti il diritto di famiglia. In base a tali modifiche, le decisioni di maggiore interesse per i figli, come quelle relative all’istruzione e all’educazione, devono essere sempre condivise dai genitori. Per questo, è stato previsto che il genitore che compila la domanda di iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la scelta in accordo con l’altro genitore. Nel modulo di iscrizione on line questa dichiarazione viene effettuata apponendo un flag obbligatorio in una specifica casella. Anche nel modello cartaceo utilizzato per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è prevista una specifica dichiarazione che deve essere sottoscritta dal genitore che presenta la domanda”.

Inoltre entrambi i genitori separati possono fare l’iscrizione telematicamente in quanto rientra nella Responsabilità genitoriale (Codice Civile, artt. 316, 337-ter e 337-quater, come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154).

Il genitore che effettua la domanda di iscrizione online dovrà confermare di aver effettuato il consenso dell’altro genitore in quanto deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento.