I contratti a termine valgono interamente al fine degli scatti di anzianità: ecco quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 262/15.
Anche l’avv. Domenico Naso, Responsabile dell’Ufficio Legale Uil Scuola, ha commentato positivamente la notizia: “Evidenzio un’importante decisione adottata dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 262 pubblicata il 12.01.15 in tema di contratti a termine”.
Questa sentenza sembra voler chiarire la questione più volte riproposta anche in sede di legittimità, per quanto riguarda l’esistenza o meno del diritto di un dipendente assunto ripetutamente a termine dallo stesso datore di lavoro di potersi vedere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata e i conseguenti diritti patrimoniali riconducibili ai relativi scatti di anzianità. Questo nell’ipotesi di una dichiarazione giudiziale di illegittimità del termine e della conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione ha ricordato che l’articolo 1 comma 13 della legge 92/2012 “si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro”. Perciò, “l’indennità è volta al ‘risarcimento‘ del lavoratore. Quindi concerne un danno subito dal lavoratore e cioè un danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad un contratto a termine illegittimo, un danno da mancato lavoro”.
Anche per il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, dunque, è stato stabilito che i lavoratori hanno il diritto di vedersi riconosciuta un’anzianità di servizio che effettivamente hanno maturato.